Un imparcial Vista de ricorso per cassazione



quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo: si pensi, ad esempio, al caso in cui sia stata applicata la pena della reclusione in luogo della pena dell'arresto o al caso in cui sia stato compiuto un errore di calcolo nell'applicazione delle circostanze;

E ciò, per avere l’atto di tolerancia del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio, con l’indicazione dei capi di incolpazione;

Si tratta, in sostanza, di una richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata emessa dal Consiglio di Stato, ed impugnata con il ricorso per cassazione (il ricorrente nelle sue conclusioni a pag. 39 del ricorso la definisce “inibitoria/sospensiva”).

Con tale sentenza le Sezioni Unite – superando il precedente orientamento, peraltro di segno contrario rispetto alla precedente consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di autonoma impugnabilita dell’atto di avvio dell’azione disciplinare – hanno dichiarato la impar autonoma impugnabilità dell’atto di transigencia del procedimento disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense.

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Dunque: l'elezione e la dichiarazione di domicilio sono necessarie - sia che si proceda in presenza, sia che si proceda in absentia -, "solo quando" si debba effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio, ovvero solo quando si propone la prima impugnazione.

Lo stesso, come già ricordato dispone che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare e che questo debba contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio; tuttavia - ed il punto è básico - quest'ultimo adempimento è previsto al fine di consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio.

costi di notifiche, di istanze per la trasmissione dei fascicoli d’ufficio, di richiesta copie e, in generale, di tutti i documenti necessari a gestire la controversia;

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque ricorso in cassazione giorni prima, possono presentare memorie di replica.

Il ruolo della Corte di Cassazione, dunque, non è quello di riesaminare le prove, ma quello di verificare che la legge sia stata applicata correttamente nei precedenti gradi di giudizio.

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero impar consentita ai pubblici poteri

In tema di impugnazioni proposte dall'imputato assente, il "mandato ad impugnare" debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, noticia che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo fare ricorso in cassazione all'imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che "concluda" il percorso processuale di cognizione.

se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale impar è ammesso l'appello: in tal caso la Corte ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso;

La giurisprudenza ha affermato che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non è chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei Check This Out motivi, ma è tenuto ad operare una valutazione che tenga conto dei motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi e la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso; il che, come pure si è detto, accade, ad esempio, nei casi in cui: – si invochi una norma inesistente nell’ordinamento – si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge; – si riproponga una questione già costantemente decisa dalla giurisprudenza di legittimità in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi; per altro verso, qualora, con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali il che accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della  decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

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